L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34 del 11/03/2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito al comportamento ed agli obblighi ai fini IVA che devono tenere gli eredi di un professionista deceduto.
L’Agenzia ha precisato che in presenza di fatture da incassare (con IVA ad esigibilità differita) o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella.
In funzione di quanto sopra evidenziato si deve concludere che è ammissibile una deroga a quanto stabilito dall’articolo 35-bis, D.P.R. n. 633/1972 che dispone la chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data della sua morte.
Resta salva la possibilità per gli eredi, in presenza di fatture con IVA ad esigibilità differita, per le quali l’incasso non sia ancora avvenuto, di chiudere la partita IVA, computando nell’ultima dichiarazione IVA anche le operazioni con imposta ad esigibilità differita, anticipando quindi l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso.