CODICE IDENTIFICATIVO DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI NELLE “LOCAZIONI BREVI”

 

L’Art_13_quater_Legge 58_2019( trattasi delle Legge di conversione del così detto “Decreto Crescita”) ha istituito una “Banca Dati” delle strutture ricettive che effettuano “locazioni brevi” (le così dette “Strutture Ricettive Casa Vacanza” comunicate con le Scia agli uffici SUAP del Comune competente) nonché una banca dati dei relativi immobili utilizzati dalle medesime strutture. Detta Banca Dati assegnerà ad ogni STRUTTURA RICETTIVA un codice alfanumerico univoco (così detto “CODICE IDENTIFICATIVO DELLA STRUTTURA”) che identificherà la singola struttura ricettiva.

La legge impone l’OBBLIGO, ai titolari e a tutti coloro che intervengono nella gestione commerciale e finanziaria della struttura ricettiva, di UTILIZZARE (pubblicando sui siti internet, oppure sulla carta stampata, quando utilizzata) SEMPRE il codice identificativo della struttura.