Con Nota 7 luglio 2016, n. 70662, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione della dichiarazione doganale di esportazione (DAU) da parte dell’acquirente non residente.
In particolare, come precisato nella Circolare n. 8/2016, l’esportatore, per presentare il DAU, deve nominare un rappresentate doganale. Durante il periodo transitorio:
- il nome, l’indirizzo e il numero EORI del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione (ossia, il soggetto speditore) sono da indicare nella casella 2 del DAU;
- la dichiarazione deve essere presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta. Tale soggetto, in qualità di dichiarante nonché esportatore, deve essere indicato nella casella 14 del DAU.