Condannato il datore di lavoro per mancato versamento ritenute dei dipendenti.

La Corte di Cassazione ritorna nel merito della punibilità del datore di lavoro che non versa le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori, propendendo per il cd. “pugno duro”: il fatto che il datore sia incensurato e che abbia superato di poco la soglia di punibilità penale (10.000 euro) non può configurare la tenuità del fatto, e quindi scatta la sanzione penale.
La Sentenza n. 5603 pubblicata il 7 febbraio 2017 condanna così un datore di lavoro incensurato per aver omesso il versamento di 10.198 euro di ritenute previdenziali e accoglie la tesi della procura della repubblica: lo sforamento del limite, ancorché per poche centinaia di euro, e il fatto che il datore di lavoro sia incensurato, non sono indice della non abitualità della condotta e, inoltre, i giudici della Corte Suprema chiariscono che la tenuità del fatto non va valutata solo sull’eccedenza di imposta non versata rispetto al limite, ma su tutto l’importo.