Con Risoluzione 4 agosto 2016, n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione IRPEF delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. La detrazione, disciplinata dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR, spetta per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
In particolare, il documento di prassi precisa che:
- sono detraibili le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre/post scuola in quanto, anche se forniti in orario extracurricolare, sono considerati servizi strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento casa-scuola.