Con Risoluzione 18 luglio 2016, n. 54, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (art. 1, comma 910, L. n. 208/2015).
In particolare, il documento di prassi precisa che:
- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali:
- fino a 2.400.000 kWh annui, costituiscono attività connesse a quella agricola e producono quindi reddito agrario a condizione che ricorra il requisito della prevalenza;
- oltre i 2.400.000 kWh annui, andranno invece assoggettate a tassazione forfettaria, sempre che ricorra il requisito della prevalenza.
- la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche:
- entro i 260.000 kWh annui, costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e producono quindi reddito agrario (Risoluzione n. 86/2015);
- oltre i 260.000 kWh annui, andranno assoggettate a tassazione forfettaria sempre che risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale (Circolare n. 32/2009). In assenza dei criteri di connessione per la parte di reddito in eccesso si applicano le regole ordinarie.