Il panorama legislativo Italiano, fino al 2018, é stato continuamente innovato, in relazione alla normativa emanata per regolamentare l’uso della Scheda Carburante, (documento atto a certificare l’acquisto di carburante per autotrazione presso distributori di carburanti stradali ed in particolari condizioni atte a consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA).
In molti, compreso lo scrivente, con un pizzico di coerenza, nell’arco del 2018, abbiamo atteso, soprattutto dopo il rinvio dell’entrata in vigore “piena” della fatturazione elettronica in capo ai distributori di carburanti (fine della scheda carburante), che doveva iniziare al 10/07/2018 e riviata al 01/01/2019, un chiarimento, dettagliato, circostanziato e preciso, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alle informazioni minime e condizionanti la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA, alla luce della messa a riposo della “Scheda Carburante”.
L’attesa é stata lunga, la risposta avrebbe dovuto essere più articolata oltre che tempestiva, ma comunque, dopo l’entrata in vigore, al 01/01/2019, dell’obbligo della fatturazione elettronica al fine di effettuare l’acquisto di carburante per autotrazione presso distributori di carburante stradali, l’Agenzia delle Entrate, il 31/01/2019, durante il noto convegno TELEFISCO 2019 organizzato dal Sole24Ore ha formalmente affermato che “nei rifornimenti di carburante è facoltativa l’indicazione della targa nella fattura elettronica , tuttavia, resta la possibilità di inserire questo dato nel campo degli “Altri Dati Gestionali”. La riferibilità al contribuente per la deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva non è quindi conseguente all’indicazione della targa in fattura, ma all’utilizzo obbligatorio di un mezzo di pagamento tracciabile”.
Vi invitiamo a prendere visione dell’approfondimento “FATTURA ELETTRONICA. Acquisto Carburante. Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate“.