In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l’insussistenza della responsabilità del reato di lesioni colpose aggravate, a carico del RSPP, per l’incidente occorso all’operaio, in quanto lo stesso ha segnalato con il DVR in modo preciso la pericolosità della macchina e l’inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 27516 del 1° giugno 2017, ha chiarito che, invece, è stato giustamente condannato il datore di lavoro, colpevole di non aver raccolto la sollecitazione ad intervenire per eliminare la situazione di rischio contenuta nel DVR.
ATTENZIONE! : La discriminante fra “RESPONSABILITA’ DEL REATO” piuttosto che “NON ESSERE RESPONSABILE” in capo al RSPP, é stata determinata dalla accuratezza con cui lo stesso RSPP, ha segnalato, con il DVR, in modo preciso la pericolosità della macchina e l’inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge