La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016, ha chiarito che la compresenza di attività riconducibili al commercio e all’amministrazione della società comporta l’obbligo di doppia contribuzione per il soggetto interessato, tanto più se si è nell’ambito di una piccola società.
Altro aspetto a favore di tale interpretazione la struttura dell’azienda: elementi quali la complessità dell’impresa, la presenza di una struttura organizzata del personale e di gestione dello stesso fanno presumere un coinvolgimento minimo dell’amministratore / socio nell’attività lavorativa; viceversa, una realtà senza dipendenti o senza una struttura amministrativa tale da poter gestire le maestranze anche senza l’apporto del socio/amministratore, fa presumere che quest’ultimo sia direttamente coinvolto nel lavoro e, pertanto, soggetto a doppia imposizione.