Il soggetto che svolge attività di amministratore o socio e che lavora anche nella Srl versa doppia contribuzione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016, ha chiarito che la compresenza di attività riconducibili al commercio e all’amministrazione della società comporta l’obbligo di doppia contribuzione per il soggetto interessato, tanto più se si è nell’ambito di una piccola società.
Altro aspetto a favore di tale interpretazione la struttura dell’azienda: elementi quali la complessità dell’impresa, la presenza di una struttura organizzata del personale e di gestione dello stesso fanno presumere un coinvolgimento minimo dell’amministratore / socio nell’attività lavorativa; viceversa, una realtà senza dipendenti o senza una struttura amministrativa tale da poter gestire le maestranze anche senza l’apporto del socio/amministratore, fa presumere che quest’ultimo sia direttamente coinvolto nel lavoro e, pertanto, soggetto a doppia imposizione.