Con la Sentenza n. 15430 del 26 luglio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’assoggettamento previdenziale dell’alloggio pagato dal datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore sia trasferito a nuova sede di lavoro.
Nel caso specifico si tratta di un alloggio per il quale l’impresa sosteneva le spese di affitto per aver trasferito il proprio dipendente giornalista come corrispondente a New York: detto alloggio è stato riconosciuto dalla Suprema Corte come retribuzione e quindi imponibile previdenziale.
La vicinanza dell’alloggio al luogo di lavoro, ha sostenuto la Corte, oltre ad aumentare la produttività per l’impresa (ragione addotta dal ddl per non riconoscere l’affitto come retribuzione), garantiva un maggior recupero psicofisico al giornalista arrecandogli vantaggio, fattore che ha fatto scattare il riconoscimento della natura retributiva.