La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4795 del 19/02/ 2019 ha ritenuto negligente e meritevole di recesso la condotta della lavoratrice, che si mette in malattia per non dover riprendere servizio nella nuova unità operativa a 200 km da casa.
Secondo la Corte, la decisione di chiudere un negozio e trasferire il personale nell’unica sede di lavoro rimasta è pienamente legittima, anche perché è insindacabile la scelta dell’imprenditore fra una delle regolari modalità di gestione dell’impresa sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Per quanto riguarda il recesso, la lavoratrice non può invocare l’inadempimento del datore perché il trasferimento non ha leso le sue esigenze vitali in modo irrimediabile. Contrario a buona fede, invece, è il comportamento della dipendente che si rifiuta di eseguire la prestazione mettendosi in malattia per mesi: il recesso è per giusta causa per violazione degli artt. 2086 e 2104 c.c.