Niente condanna penale per somministrazione illecita di manodopera

La Corte di Cassazione ha statuito che va annullata con rinvio la sentenza di merito nei confronti di chi somministra manodopera a terzi in modo illegale, in quanto è possibile evitare la condanna penale con il pagamento di una sanzione amministrativa che estingue il reato. Pertanto, il datore non può essere condannato se non è sicuro che lo stesso abbia ricevuto dagli ispettori del lavoro una diffida con l’assegnazione di un tempo per adempiere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 124/2004.
Con la Sentenza n. 37228 dell’8 settembre 2016 si sottolinea che il legislatore ha inteso introdurre una procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro di portata generale, che permette la cancellazione dell’illecito penale versando la sanzione amministrativa anche quando il reato è istantaneo e non ci sono regolarizzazioni da effettuare.