No all’esenzione d’imposta se il contribuente si affida alla “prassi”.

Con la sentenza n. 12635 del 19 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che la “prassi” in materia tributaria non costituisce fonte di diritti e obblighi e che pertanto, nel caso in cui il contribuente si sia affidato ad un’interpretazione errata dell’amministrazione finanziaria sono escluse solamente le relative sanzioni e gli interessi, senza alcuna esenzione dall’imposta (art 10, comma 2, L. n. 212/2000).