Non è co.co.co. se svolge l’ordinaria attività dell’impresa

Con la Sentenza n. 17711 depositata il 7 settembre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità di un rapporto di collaborazione a progetto qualora sia inserito nella normale attività d’impresa.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che il “progetto” non può aver per oggetto l’ordinaria attività d’impresa, ma dev’essere caratterizzato da “specificità” differenziandosi da essa: in mancanza la Cassazione ha ricondotto quindi il rapporto di lavoro alla subordinazione.