L’art.1, comma 55, Legge di Stabilità 2016, in materia di agevolazioni “prima casa”, ha introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), D.P.R. n. 131/86, in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le agevolazioni previste anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione però che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Se entro un anno la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’agevolazione in oggetto.