L’art. 2477 CC fissa i limiti dimensionali delle società al cui superamento è collegato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore, più volte modificati nel corso degli ultimi anni.
Alla luce delle suddette modifiche l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore sussiste al verificarsi in capo alla S.R.L. di (almeno) una delle seguenti situazioni:
- la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti previsti:
- TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE EURO 4.000.000
- RICAVI EURO 4.000.000
- DIPENDENTI OCCUPATI (MEDIA ESERCIZIO “ULA”) 20 unità.
Obbligo di nomina viene a meno se per 3 esercizi consecutivi, non si supera nessuno di detti limiti.
In forza alla pubblicazione del D.L. 118/20231 l’entrata in vigore di detta normativa è stata prevista entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022, cioè entro la fine del mese di aprile 2023.