OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE PER LE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA.

L’art. 2477  CC fissa i limiti dimensionali delle società al cui superamento è collegato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore, più volte modificati nel corso degli ultimi anni.  

Alla luce delle suddette modifiche l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore sussiste al verificarsi in capo alla S.R.L. di (almeno) una delle seguenti situazioni:

  • la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  • la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti previsti:
    1. TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE EURO 4.000.000
    2. RICAVI EURO 4.000.000
    3. DIPENDENTI OCCUPATI (MEDIA ESERCIZIO “ULA”) 20 unità.

Obbligo di nomina viene a meno se per 3 esercizi consecutivi, non si supera nessuno di detti limiti.

In forza alla pubblicazione del D.L. 118/20231 l’entrata in vigore di detta normativa è stata prevista entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022, cioè entro la fine del mese di aprile 2023.