Omesso versamento delle ritenute previdenziali

L’INPS, nella Circolare n. 121 del 5 luglio 2016, fornisce chiarimenti in merito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ricordando che la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino ad euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importi superiore ad euro 10.000 annui (D.Lgs n. 8/2016).
Al riguardo l’Istituto chiarisce che, al fine della determinazione del predetto importo, l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre); pertanto i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’anno di riferimento (da versare entro il 16 dicembre).