Con Ordinanza 18 agosto 2016, n. 17190, la Corte di Cassazione ha precisato che l’assenza di personale dipendente non è da considerare l’unico requisito per escludere dall’IRAP il medico di base convenzionato con il Ssn.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, ai fini IRAP, si configura l’esistenza di un’autonoma organizzazione anche quando il medico impiega beni strumentali che “superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale” per l’esercizio dell’attività.
Nel caso di specie, è stata sancita la debenza dell’IRAP per il medico di base che, nonostante l’assenza di personale dipendente, usufruiva di quattro studi attrezzati e di beni strumentali di valore cospicuo.