Paga IRAP anche il medico di base che non ha dipendenti ma svolge l’attività con strumenti costosi

Con Ordinanza 18 agosto 2016, n. 17190, la Corte di Cassazione ha precisato che l’assenza di personale dipendente non è da considerare l’unico requisito per escludere dall’IRAP il medico di base convenzionato con il Ssn.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, ai fini IRAP, si configura l’esistenza di un’autonoma organizzazione anche quando il medico impiega beni strumentali che “superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale” per l’esercizio dell’attività.
Nel caso di specie, è stata sancita la debenza dell’IRAP per il medico di base che, nonostante l’assenza di personale dipendente, usufruiva di quattro studi attrezzati e di beni strumentali di valore cospicuo.