Per omesso versamento dell’IVA risponde l’amministratore di fatto

Con Sentenza 10 novembre 2016, n. 47239, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità penale per l’omesso versamento dell’IVA ricade sull’amministratore di fatto dell’azienda in quanto unico e vero gestore della stessa.
La Corte chiarisce inoltre che per attribuire ad un soggetto la qualifica di amministratore “di fatto”, non è necessario l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cassazione n. 22108/2014 e n. 35346/2013).