Con Sentenza 10 novembre 2016, n. 47239, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità penale per l’omesso versamento dell’IVA ricade sull’amministratore di fatto dell’azienda in quanto unico e vero gestore della stessa.
La Corte chiarisce inoltre che per attribuire ad un soggetto la qualifica di amministratore “di fatto”, non è necessario l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cassazione n. 22108/2014 e n. 35346/2013).