Ridenominazione dei codici tributo per il versamento della tassa di soggiorno

Con Risoluzione 30 maggio 2017, n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha  ridenominato i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 74/2011 per il versamento, con Mod. F24, del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, ai sensi dell’art. 14, comma 16, lett. e), D.L. n. 78/2010.
Con D.Lgs. n. 23/2011, infatti, la possibilità di istituire tale imposta è stata estesa ad altri comuni, si è quindi, reso necessario ridenominare i seguenti codici al fine di permettere il corretto versamento a tutti gli enti che hanno predisposto il contributo:

  • 3936” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011“;
  • 3937” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – INTERESSI“;
  • 3938” denominato “Impo sta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI.

I codici tributo vanno esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali” e possono essere utilizzati esclusivamente dai comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, elencati nella “Tabella degli enti convenzionati per il pagamento dei tributi.”