Con Risoluzione 6 dicembre 2016, n. 112, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito all’istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
In particolare il documento di prassi ha chiarito che la polizza assicurativa, stipulata dai professionisti con visto di conformità, per consentire il rimborso IVA deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non all’ammontare del credito chiesto a rimborso.
Di conseguenza, nell’ipotesi di assicurazione con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso, il contribuente non è obbligato a prestare altra garanzia.