L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA da applicare alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande con il Principio di diritto n. 9 22/02/2019.
In particolare l’Agenzia ha precisato che ai fini di un corretto inquadramento fiscale, è opportuno fare riferimento alla legge IVA (art. 16, D.P.R. n. 633/1972) e distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.
La distinzione si rende necessaria in quanto, a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è assimilata alle prestazioni di servizi (art. 3, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972) ed è caratterizzato dall’unione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”.
Pertanto, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota IVA del 10% (Tabella A, P arte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, n. 121) la “cessione” deve scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.