Con Risoluzione n.9 del 20 gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti (D.M. 18 febbraio 1998, n. 41; D.M. 26 maggio 1999; D.I. 19 febbraio 2007; art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
In particolare, il documento di prassi chiarisce che l’utilizzo del bonifico come modalità di pagamento per accedere alle agevolazioni in oggetto deve essere riconosciuto anche per i bonifici effettuati dagli Istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (D.Lgs. n. 11/2010) a condizione che vengano rispetti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.
Inoltre, per fruire della detrazione è necessario che l’Istituto di pagamento aderisca alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura TRIF.
In virtù di detta risoluzione, lo scrivente ribadisce quanto già più volte scritto, circa la necessità di essere molto attenti alle diciture riportate sui bonifici di pagamento delle spese in oggetto.
Allo stesso tempo ricordiamo che le problematiche affrontate dalla risoluzione riguardano in particolare gli istituti che forniscono unicamente o quasi unicamente servizi on line.