Telecamere di controllo in aree frequentate da “lavoratori dipendenti”

La Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce

reato”

l’installazione, in azienda, da parte del datore di lavoro, di dispositivi video collegati a un wi-fi per controllore i lavoratori, senza previo accordo con i sindacati, a nulla rilevando il fatto che i dipendenti abbiano dato il loro consenso scritto.
Con la Sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017 viene confermato che, conformemente al dettato normativo (art. 23 del D.Lgs n. 151/2015), l’installazione di telecamere (da utilizzare soltanto per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) deve essere preceduta da un accordo tra datore e rappresentanze sindacali dei lavoratori e, in caso di mancata intesa, l’installazione stessa deve essere preceduta dalla richiesta del datore di un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione territoriale del lavoro.

 

ATTENZIONE: Si evidenzia che il punto fondamentale della Sentenza di Cassazione é la frase “a nulla rilevando il fatto che i dipendenti abbiano dato il loro consenso scritto. “