USO DEL CONTANTE. Soglia innalzata da 2.000 a 5.000 euro

PER IL 2024 LA SITUAZIONE E’ INVARIATA RISPETTO A QUANTO SOTTO RIPORTATO.

La soglia limite oltre cui il trasferimento di denaro contante è vietato ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni; in particolare, per effetto di quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 49, D.Lgs. n. 231/2007, il limite è stato pari:
a 2.000,00 euro a decorrere dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021;
a 1.000,00 euro a decorrere dal 01/01/ 2022.
Tuttavia, il successivo D.L. n. 228/2021, in sede di conversione, aveva disposto lo slittamento dal 01/01/2022 al 01/01/2023 la entrata in vigore del limite di 1.000,00 euro.

Nel frattempo (prima del 01/01/2023) é entrato in vigore l’art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, che ha nuovamente modificato detto limite innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante a 5.000,00 euro.

CONCLUSIONE:

A far data dal 01/01/2023 non è possibile effettuare pagamenti tra “soggetti diversi” in “un’unica soluzione” in contante per un “valore complessivo” di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

Tenendo conto che per:

SOGGETTI DIVERSI” si intende “entità giuridiche distinte” per cui ad esempio, il supermercato o il ristorante che effettua un versamento in banca dei propri incassi per un valore superiore a 5.000,00 euro, non commette alcuna violazione, poiché il trasferimento NON AVVIENE FRA SOGGETTI DIVERSI;

“VALORE COMPLESSIVO” si intende il valore oggetto del trasferimento cono considerando le  c.d.
“operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Al fine di evitare che alcune operazioni siano considerate “artificiosamente frazionate” dette operazione “sospette” devono avere una delle seguenti caratteristiche:

  • il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
  • una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
  • il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).

Si ricorda che il regime sanzionatorio non é trascurabile in quanto

  • al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per un valore complessivamente superiore a 5.000,00 euro si applica la sanzione da 1.000,00 a  50.000,00 euro;
  • per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per cui la sanzione va da 5.000,00 ad € 250.000,00 euro.