Nuova proroga dell’invio della comunicazione all’ENEA per gli interventi di recupero edilizio.

Con una nota pubblicata sul sito internet www.enea.it, l’ENEA ha comunicato una nuova proroga per l’invio, tramite il portale https://ristrutturazioni2018.enea.it, dei documenti relativi agli interventi di recupero edilizio che comportano un risparmio energetico e all’acquisto di elettrodomestici; tale comunicazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di fruire della detrazione del 50%.
In particolare, l’Enea evidenzia che la scadenza per l’invio dei dati relativi a tutti i lavori terminati nel 2018 slitta dal 21 febbraio 2019 al 1° aprile 2019. Di conseguenza, il termine di invio per la comunicazione in esame viene uniformato per tutti gli interventi la cui data di fine lavori ricada nel 2018, venendo meno la distinzione tra quelli terminati prima o dopo il 21 novembre 2018.
Si ricorda che la presente comunciazione é un onere a carico del soggetto committente delle opera o il soggetto acquirente gli elettrodomestici o macchinari.

Il soggetto esecutore materiale  delle opere oppure il fornitore dei macchinari, non ha alcun obbligo di comunicazione, di informazione oppure formazione del contribuente.

Se il fornitore dovesse fare un opera d’informazione, questa non deriverà da obbligo giuridico ma di pura e semplice collaborazione nei confronti dei prorpi clienti.

Licenziamento legittimo per il lavoratore che rifiuta di prendere servizio a 200 km da casa.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4795 del 19/02/ 2019  ha ritenuto negligente e meritevole di recesso la condotta della lavoratrice, che si mette in malattia per non dover riprendere servizio nella nuova unità operativa a 200 km da casa.
Secondo la Corte, la decisione di chiudere un negozio e trasferire il personale nell’unica sede di lavoro rimasta è pienamente legittima, anche perché è insindacabile la scelta dell’imprenditore fra una delle regolari modalità di gestione dell’impresa sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Per quanto riguarda il recesso, la lavoratrice non può invocare l’inadempimento del datore perché il trasferimento non ha leso le sue esigenze vitali in modo irrimediabile. Contrario a buona fede, invece, è il comportamento della dipendente che si rifiuta di eseguire la prestazione mettendosi in malattia per mesi: il recesso è per giusta causa per violazione degli artt. 2086 e 2104 c.c.

Mobbing: Solo in presenza di condotte vessatorie.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 6940 del 11/03/19  ha ribadito la necessità di una prova rigorosa per dimostrare la sussistenza del mobbing: nel caso di specie, non è stata sufficiente la certificazione della depressione sorta sul luogo di lavoro per definire mobbing il comportamento vessatorio dei colleghi.
La responsabilità da mobbing si fonda su alcuni presupposti:

  1. comportamenti leciti o illeciti di carattere persecutorio,
  2. posti in essere vessatoriamente nei confronti della vittima in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo;
  3. evento lesivo psico-fisico e nesso di causalità tra danno e condotta;
  4. l’intento di nuocere da parte dell’agente.

Secondo i giudici “con l’ermellino”, é fondamentale che sia  fornita la prova “di ciascun presupposto”, altrimenti il solo evento lesivo sorto sul luogo di lavoro potrebbe dipendere da altre cause (stress da lavoro gravoso e usurante) e non necessariamente dal comportamento dei colleghi o del datore di lavoro.

Legittimo il licenziamento per soppressione del posto di lavoro.

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l’allontanamento di un quadro da parte dell’azienda in quanto il nuovo sistema dei controlli di qualità è più “soft” rispetto al passato e questo legittima la soppressione dell’unità che si occupava di mettere in atto tali controlli, con il conseguente licenziamento del responsabile della stessa e la redistribuzione delle poche attività rimaste sugli altri lavoratori.
Questo l’esito fornito dai giudici della Suprema Corte con la Sentenza n. 4672 del 18 febbraio 2019, nella quale sottolineano che al fine di valutare la legittimità del recesso, è sufficiente provare che le motivazioni addotte dal datore di lavoro, nel caso in specie legate alla riorganizzazione del lavoro e dell’attività produttiva, siano poste in atto in modo tale da comportare un effettivo mutamento dell’organizzazione, senza per questo poter sindacare sull’opportunità della scelta imprenditoriale.

Iper ammortamento 2019. Fruibile per il settore sanitario.

Il Ministero per lo sviluppo economico, con la  Circolare 1 marzo 2019, n. 48160, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario.
In particolare, il documento di prassi conferma la possibilità di accedere all’agevolazione per le imprese operanti in tale settore e fornisce indicazioni in merito alla corretta classificazione nell’ambito degli allegati A e B alla Legge n. 232/2016 dei seguenti beni oggetto di investimento:

  • apparecchiature per la diagnostica per immagini;
  • apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
  • robot;
  • sistemi automatizzati da laboratorio;
  • software per la gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”.

Inoltre, viene precisato anche che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione del documento da parte dell’impresa.

Interventi di risanamento conservativo. Iva agevolata al 10%.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 49 del 12/02/2019,ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA da applicare all’intervento di restauro di una ex caserma, al fine di adibirla a deposito librario.
Nel caso di specie, l’istante evidenzia che nell’ambito dei lavori di restauro è prevista la fornitura di scaffalature, montate su basi mobili che scorrono su rotaie opportunamente integrate nel pavimento; tali forniture, una volta posate in opera, non possono essere rimosse se non attraverso successivi lavori di trasformazione tipologica dell’edificio.
L’Agenzia ritiene che tali forniture facciano parte di un insieme sistematico di opere, potendosi quindi considerarsi “accessorie” alla prestazione principale di restauro e di risanamento conservativo: pertanto anche sulla fornitura e posa in opera di dette scaffalature è possibile applicare l’aliquota IVA del 10% ai sensi della tabella A, parte terza, n. 127- quaterdecies), D.P.R. n. 633/1972.
Si ritiene che la risposta sia d’importanza elevata in quanto stabilisce un principio non di poco conto, in quanto la risposta, cito testualemtne, afferma che “tali forniture fanno parte di un insieme sistematico di opere, potendosi quindi considerarsi “accessorie” alla prestazione principale di restauro e di risanamento conservativo”, per cui qualora ci si trovi dinnanzi ad un insieme sistematico di opera si potrà asserire che si tratta di una “prestazione accessoria”.

 

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

È stato pubblicato sul S.O. n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, il Decreto Legislativo n. 14 del 12/01/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Nelle prossime settimane, predisporremo apposita documentazione, al fine di aiutarVi a comprendere la portata di detta normativa oltre che la Sua pervasiva influenza nei singoli aspetti delle imprese e delle società.

Ecotassa ed incentivi acquisto auto non inquinanti.

L’Agenzia delle Entrate con la  Risoluzione 32 del 28 febbraio 21019  ha fornito i primi chiarimenti sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sull’imposta (c.d. ECOTASSA) di cui all’articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, Legge n. 145/2018.
In particolare, tra i chiarimenti forniti, è stato approfondito:

  • come usufruire del contributo per l’acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni;
  • quali sono i requisiti per accedere alla nuova detrazione per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici;
  • in cosa consistono gli incentivi alla rottamazione dei veicoli Euro 0, Euro 1 o Euro 2, per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti;
  • la modalità di versamento dell’Ecotassa per l’acquisto di veicoli più inquinanti.

Si evidenziano, nella circolare, i rischi in capo ai rivenditori e casa madre, riguardanti il mancato riconoscimento dei contributi a loro favore.

INPS Commercianti ed Artigiani. Aliquote 2019.

L’INPS con la Circolare n. 25 del 13/02/2019, ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2019 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
Nello specifico, si prevede che:

  • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2019 sono pari al 24 per cento per gli artigiani e al 24,09 per cento per i commercianti;
  • per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono pari al 21,45 per cento (artigiani) e 21,54 per cento (commercianti);
  • trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.

I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2019 sono:

  • reddito minimale: euro 15.878,00;
  • reddito massimale: euro 78.572,00 (euro 102.543,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

FATTURA ELETTRONICA. Acquisto Carburante. Targa e chilometri vanno inseriti?

Il panorama legislativo Italiano, fino al 2018, é stato continuamente innovato, in relazione alla normativa emanata per regolamentare l’uso della Scheda Carburante, (documento atto a certificare l’acquisto di carburante per autotrazione presso distributori di carburanti stradali ed in particolari condizioni atte a consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA).

In molti, compreso lo scrivente, con un pizzico di coerenza, nell’arco del 2018, abbiamo atteso, soprattutto dopo il rinvio dell’entrata in vigore “piena” della fatturazione elettronica in capo ai distributori di carburanti (fine della scheda carburante), che doveva iniziare al 10/07/2018 e riviata al 01/01/2019,  un chiarimento, dettagliato, circostanziato e preciso,  da parte dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alle informazioni minime e condizionanti la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA, alla luce della messa a riposo della “Scheda Carburante”.

L’attesa é stata lunga, la risposta avrebbe dovuto essere più articolata oltre che tempestiva, ma comunque, dopo l’entrata in vigore, al 01/01/2019, dell’obbligo della fatturazione elettronica al fine di effettuare l’acquisto di carburante per autotrazione presso distributori di carburante stradali, l’Agenzia delle Entrate, il 31/01/2019, durante il noto convegno TELEFISCO 2019 organizzato dal Sole24Ore ha formalmente affermato che  “nei rifornimenti di carburante è facoltativa l’indicazione della targa nella fattura elettronica , tuttavia, resta la possibilità di inserire questo dato nel campo degli “Altri Dati Gestionali”. La riferibilità al contribuente per la deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva non è quindi conseguente all’indicazione della targa in fattura, ma all’utilizzo obbligatorio di un mezzo di pagamento tracciabile”.

Vi invitiamo a prendere visione dell’approfondimento “FATTURA ELETTRONICA. Acquisto Carburante. Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate“.