ASSEGNO UNICO 2023. Cosa si deve o non si deve fare?

COLORO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA NEL PERIODO GENNAIO 2022-FEBBRAIO 2023

dal 01/03/2023, se la domanda non risulta decaduta, respinta, revocata oppure sia stata rinunciata dal richiedente, l’Inps continuerà ad erogare d’ufficio, senza la necessità di inoltrare una nuova istanza,  le somme a norma di legge in base alle informazioni a disposizione, comunicate dal richiedente, nella domanda originaria, poiché ritiene che il richiedente sia in stato di “mancata variazione delle informazioni”.

Ma il richiedente deve fare attenzione alla definizione di “mancata variazione delle informazioni” poiché in determinate circostanze può essere necessario modificare la domanda di Assegno Unico e Universale inizialmente presentata o inoltrare una “Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata” qualora inizialmente errata.
Tali circostanze sono:

  1. variazione del numero dei figli (nascita o decesso);
  2. variazione o inserimento della condizione di disabilità dei figli;
  3. variazione della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica / corso di formazione per i figli maggiorenni (18 – 21 anni);
  4. modifiche attinenti all’eventuale separazione dei coniugi genitori;
  5. modifiche dei criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori stessi;
  6. variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.Legis. n.230/2021 (variazione ISEE in qualsiasi sua versione);
  7. variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Tale modifiche avranno effetto dal momento in cui avverrà l’inserimento, nella banca dati INPS, e  non ci sarà quindi alcuna forma di retroattività, e non si avrà diritto a conguagli attivi o passivi,  per importi arretrati. Unica eccezione sarà la dichiarazione relativa alla condizione di disabilità dei figli nel caso in cui questa sia preesistente alla modifica in domanda.

Le variazioni più insidiose, a parer di chi scrive, sono la numero 3) e la 6) in quanto meno impattanti sulla vita quotidiana. Solo a titolo di esempio:

Se uno dei figli di una famiglia, con età compresa fra 18 e 21 anni, decide di abbandonare gli studi universitari, é difficile che ai genitori venga in mente di dover avvisare l’INPS.

Se uno dei genitori, nel febbraio del 2022 ha presentato l’istanza per ottenere l’Assegno Unico e Universale ed ha inserito l’ISEE allora calcolato, e nel 2023 calcola nuovamente ISEE (e quasi certamente questo risulterà variato) non ritengo sia così automatico per il genitori di dover presentare un’istanza di VARIAZIONE  per Assegno Unico e Universale .

 

COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA NEL PERIODO GENNAIO 2022-FEBBRAIO 2023 OPPURE L’HANNO PRESENTATA MA RISULTA IN STATO “decaduta, respinta, revocata oppure rinunciata”.

Devono presentare domanda per accedere all’Assegno Unico e Universale tenendo conto che se la domanda é presentata:

  • dal 01/03/2023 fino al 30/06/2023 potranno ricevere gli arretrati dal 01/03/2023
  • dal 01/07/2023 al 28/02/2024 non potranno ricevere gli arretrati.